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    DUVRI e gestione dei rischi interferenziali

    L’art. 26 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro obbliga il Datore di Lavoro alla redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) quando all’interno della propria azienda sono presenti lavoratori di un’altra azienda o lavoratori autonomi che svolgono al proprio interno una prestazione lavorativa a carattere temporaneo.

    Il documento, dunque, va a valutare i rischi da interferenza, ovvero:

    • Rischi conseguenti alla sovrapposizione delle attività dell’impresa appaltatrice e quelle l’azienda committente;
    • Rischi introdotti all’interno dei luoghi di lavoro del committente dalle attività lavorative dell’impresa appaltatrice.

    DUVRI: quando non è obbligatorio

    L’elaborazione del DUVRI non è obbligatoria come descritto nell’articolo 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/08 nei seguenti casi:

    • Servizi di natura intellettuale;
    • Mere forniture di materiali o attrezzature;
    • Lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da:
      • Incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998;
      • Svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177;
      • Presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del T.U. n. 81/2008.

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