Approvato il recepimento della direttiva UE sulla protezione della salute dei lavoratori con nuovi obblighi riguardanti le sostanze tossiche

Nel Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024  è stato approvato in via preliminare un decreto legislativo  di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la precedente in tema  di  protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro .

In particolare le nuove norme  prevedono l’inserimento delle sostanze reprotossiche tra quelle  soggette a controlli e verifiche e alcuni livelli soglia di sostanze già presenti.

Durante il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024 si chiarisce che il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431 avrà questi principali ambiti di intervento:

  • l’individuazione e la valutazione dei rischi;
  • l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite);
  • le informazioni da fornire all’autorità competente;
  • le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione;
  • l’accesso alle zone di rischio;
  • le misure igieniche e di protezione individuale;
  • l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
  • la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti;
  • la conservazione della documentazione.

Modifiche alla Direttiva 2022/431

Fra le novità che dovranno essere recepite:

  • introduce le sostanze tossiche per la riproduzione nel campo di applicazione della Direttiva Cancerogeni, a partire già dal titolo dell’atto che ora le ricomprende esplicitamente e poi in diversi articoli dove compaiono come richiamo al fianco degli agenti cancerogeni e mutageni.
  • modifica alcuni valori limite di diverse sostanze pericolose (piombo, nichet) in correzione dell’Allegato I della Direttiva Cancerogeni e inserisce il valore limite biologico del piombo (e suoi composti organici)
  • qualifica come pericolosi i farmaci che contengono sia sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità (categoria 1A o 1B), mutagenicità (categoria 1A o 1B) o tossicità per la riproduzione (categoria 1A o 1B) in base al Regolamento CLP.

Sorveglianza sanitaria per i rischi da agenti cancerogeni

La direttiva (UE) 2022/431 estende l’ambito di tali norme alle sostanze tossiche per la riproduzione e modificano le medesime norme nei seguenti termini:

  • si prevede che il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori (esposti in modo analogo) anche nei casi di superamento di un valore limite biologico (relativo ad un lavoratore);
  • si specifica che la sorveglianza sanitaria può comprendere il monitoraggio biologico e i relativi requisiti;
  • si prescrive che siano notificati all’autorità responsabile tutti i casi di cancro e di effetti nocivi sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall’esposizione a un agente cancerogeno o mutageno o a una sostanza tossica per la riproduzione durante l’attività lavorativa (si amplia così l’obbligo di notifica, in precedenza posto solo con riferimento ai casi di cancro derivanti da agenti cancerogeni o mutageni).

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