Approvato dal Senato con voto di fiducia il disegno di legge di conversione del Decreto-Legge n. 19/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR)

Il testo introduce, come già accennato al precedente articolo, un sistema di qualificazione tramite crediti delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili.

Patente a crediti: obbligo e requisiti

Nella fase di conversione del DL 19/2024 la disciplina del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi è stata parzialmente riscritta.

Al comma 1 del nuovo articolo si indica che “a decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

Viene confermata la non necessità del possesso della patente a punti per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA con classifica pari o superiore alla III.

La patente è rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro al possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla Camera di Commercio
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti da tale decreto
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC)
  • possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa

Patente a crediti: punteggi

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

Con decreto del Ministero del Lavoro sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Inoltre, il punteggio subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti, preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto.

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