Tutte le novità del Decreto Sostegni

E’ stato definitivamente approvato e pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Sostegni recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19“. Sono molte le novità, soprattutto legate ai contributi a fondo perduto. Di seguito un riepilogo delle principali novità.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.
Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), così determinata:

  • 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) non sono superiori a 100.000 euro,
  • 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
  • 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
  • 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
  • 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro.

Il richiedente ha due opzioni di scelta per l’erogazione dell’importo spettante.

contributo: versamento diretto sul conto corrente o credito d’imposta: compensazione tramite modello F24

Si ricorda che tale scelta, da compiere in fase di presentazione dell’istanza, è irrevocabile.

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’AGENTE DI RISCOSSIONE

Viene esteso al 30 aprile il periodo di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021.
Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021.
Sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”.

ANNULLAMENTO DEI CARICHI

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

DEFINIZIONE AVVISI BONARI NON SPEDITI

Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.
Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30% (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva).
Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti. In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.

RIDUZIONE CANONE RAI

Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.

INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTE TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT

Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020, è riconosciuta un’indennità di 2.400 euro. Un’indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di ulteriori fattispecie dettagliatamente indicate dalla norma.
È riconosciuta un’indennità ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019.

CASSA INTEGRAZIONE E BLOCCO LICENZIAMENTI

Sostegno al reddito dei lavoratori:

  • Cassa integrazione ordinaria senza contributi addizionali è prorogata fino al 30 giugno 2021
  • Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario legati all’emergenza «Covid» fino al 31 dicembre 2021
  • Proroga della cassa integrazione salariale per operai agricoli per un massimo di 120 giorni fino al 31 dicembre 2021

E’ stato prorogato il blocco dei licenziamenti fino al:

  • 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria
  • 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga

LAVORATORI AUTONOMI – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Il Decreto Sostegni stanzia ulteriori 1.500 milioni a favore del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che nel periodo d’imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50mila euro e nel 2020 abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al 2019 (art. 1, comma 20 (l0002020123000178ar2019ac020a), Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio 2021).

PROFESSIONISTI – REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Stanziati ulteriori 10 milioni di euro per il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, di cui all’art. 44 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). La misura è volta a garantire il riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell’indennità a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

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