Tracciabilità dei rifiuti
E’ stato pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente della sicurezza energetica n.143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
Il decreto contribuisce a mettere a punto il nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti, gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio.
Il RENTRI, oltre ad assicurare una maggiore efficacia delle attività di controllo sui rifiuti, metterà a disposizione delle imprese e del sistema pubblico dati, servizi e informazioni per promuovere l’economia circolare.
Con il Decreto n. 143/2023 vengono definite le modalità operative del Regolamento RENTRI per:
- assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento
- istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori
- requisiti informatici per garantire l’interoperatività del RENTRI
- modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti
Le modalità operative sono contenute nell’allegato del decreto direttoriale e sono suddivise in 18 schede e per ognuna di esse è stato individuato il soggetto destinatario ed articolate nei seguenti raggruppamenti:
- Modalità operative per l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori
- Modalità operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (di seguito FIR) in formato cartaceo
- Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali
- Modalità operative per la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità
- Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto
- Requisiti e specifiche tecniche
L’entrata in operatività del nuovo sistema decorre dal 15 dicembre 2024; tuttavia, esso prevede un ampio periodo di transizione così che i soggetti obbligati potranno aderirvi in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda delle dimensioni dell’azienda
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