Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 144 (c.d. DL Aiuti-ter) contenenti “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”

Bonus energetici

Il Decreto Aiuti-Ter ha prorogato e rafforzato per i mesi di ottobre e novembre 2022 i crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas allargando la platea delle imprese aventi diritto.

In sintesi:

  • proroga credito di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che viene esteso ai consumi dei mesi di ottobre e novembre;
  • per le imprese energivore aumento del credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica;
  • per le imprese non energivore aumento del credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019;
  • sempre per le imprese non energivore si stempera il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh, contro i 16,5 kWh stabiliti precedentemente;
  • per le imprese gasivore e non gasivore aumento del credito dal 25% al 40% per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020.

Bonus imprese energivore e gasivore: cosa sono

Si tratta di un credito d’imposta delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo, secondo trimestre 2022, ottobre e novembre 2022, mentre per le imprese non gasivore e non energivore solo per il secondo/terzo trimestre e ottobre, novembre 2022.

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

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