Pari opportunità: obbligo di rapporto sulla parità di genere per le imprese con almeno 50 dipendenti
Operativa l’estensione del rapporto del personale maschile e femminile alle imprese con più di 50 dipendenti. E’ quanto stabilito dall’art. 46 del D.lgs 198/2006, come modificato dalla legge 162/2021, che ha abbassato da 100 a 50 la soglia minima di dipendenti sopra la quale è obbligatoria la redazione del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, “in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta”.
Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria.
Rapporto parità di genere: le indicazioni
Il rapporto contiene informazioni inerenti alla situazione del personale maschile e femminile all’interno dell’azienda. Nello specifico devono essere inseriti:
- numero dei lavoratori occupati distinti per sesso con indicazione delle retribuzioni iniziali, l’inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun occupato
- l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, dei bonus
- le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali
- informazioni sui processi di selezione
- le misure previste per la conciliazione vita lavoro
Il legislatore, nell’ambito dei contratti pubblici del PNRR, ha inoltre previsto in capo agli operatori economici, pubblici o privati, con più di 50 dipendenti l’obbligo di produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale.
Termine e modalità di presentazione
Le aziende dovranno redigere il Rapporto esclusivamente in modalità telematica, entro e non oltre il 30 settembre 2022. Tale scadenza vale tuttavia per il solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio prevista dalla legge.
Si rammenta che la mancata trasmissione – anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente – comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art- 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520; se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma4, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
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