Il reato di caporalato

L’Art. 6 della legge n. 199 del 2016 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura) ha previsto, attraverso la modifica dell’art. 25-quinquies del D.lgs. 231/01, la responsabilità amministrativa dell’ente anche nei casi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (reato di caporalato) di cui all’Art. 603-bis c.p.

I comportamenti che integrano gli estremi del reato di caporalato possono essere commessi sia dal caporale che dal datore di lavoro. In particolare, le disposizioni codicistiche sanzionano:

  • il caporale che recluta la manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  • il datore di lavoro che utilizza, assume e impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione del caporale, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Gli elementi caratterizzanti il reato di caporalato sono, quindi, essenzialmente tre: l’intermediazione illecita di manodopera, lo sfruttamento e lo stato di bisogno del lavoratore.

L’art. 603-bis c.p. va oltre la semplice definizione del fatto umano, antigiuridico e colpevole, fornendo degli indici in presenza dei quali si presume l’esistenza di una condizione di sfruttamento. Questi indici sono:

  1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo difforme dai contratti collettivi;
  2. una retribuzione sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  3. la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria e alle ferie;
  4. le violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  5. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Il contenuto dei modelli organizzativi

L’ente è responsabile del reato di caporalato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti apicali ovvero dai soggetti sottoposti.

Per evitare l’insorgere della responsabilità amministrativa e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dall’art. 25-quinquies del Decreto, l’organo gestorio dell’ente deve adottare ed efficacemente attuare, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati in questione.

In particolare, nella fase di predisposizione del MOG, l’attenzione deve essere posta sulla funzione risorse umane e sul processo di selezione e assunzione del personale, che rappresentano le aree di rischio-reato.

Il Modello organizzativo, in tal senso, oltre a specificare protocolli comportamentali e di controllo, può fare riferimento, attraverso un esplicito richiamo, alla procedura di selezione ed assunzione del personale di cui l’ente si è dotato.

Tale procedura mira a descrivere con precisione le fasi, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti sia nella fase di determinazione del fabbisogno di risorse che durante l’intero processo di selezione ed assunzione.

La procedura in questione, quindi, deve garantire il rispetto:

  • delle disposizioni legislative inderogabili nazionali e sovranazionali;
  • dello Statuto dei Lavoratori;
  • del CCNL di settore;
  • dei principi fondamentali di diritto del lavoro;
  • delle disposizioni del Modello organizzativo;
  • del Codice etico;
  • degli obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;
  • dei rapporti con i soggetti abilitati a svolgere l’attività di intermediazione di manodopera.

Infine, considerando la maggiore diffusione del fenomeno all’interno della popolazione immigrata, l’ente potrebbe predisporre un’ulteriore e specifica procedura di selezione e assunzione che tenga conto di una serie di ulteriori fattori (es. permessi di soggiorno, rapporti con le agenzie di somministrazione).

Il suggerimento, ovviamente, è rivolto a tutte quelle organizzazioni che utilizzano regolarmente manodopera straniera.  Questo ulteriore aspetto organizzativo potrebbe contribuire a fondare il giudizio di idoneità ed efficace attuazione del MOG in sede processuale nei casi di reati di caporalato.

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