Le novità per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. La proroga dello stato di emergenza, l’obbligo vaccinale e l’estensione del green pass

In queste settimane  si sono susseguite le notizie preoccupanti relative all’ondata della variante Omicron del virus SARS-CoV-2 e per contenere il diffondersi del COVID-19 il Governo ha approvato vari decreti-legge con nuove norme e indicazioni, anche per il mondo del lavoro.

Riguardo al nuovo decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di  lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore“, esso “mira a rallentare’ la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione”.

Dunque si sottolinea nel testo la necessità e urgenza “di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus, estendendo, tra l’altro, l’obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell’istruzione superiore”.

Riportiamo di seguito le norme in vigore a partire dal giorno 8 gennaio 2022

Obbligo vaccinale per gli over 50

Tale Decreto introduce fino al 15 giugno 2022 un obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni, anche per gli stranieri che sono residenti in Italia.

L’obbligo non sussiste (art.4-quater, comma 2, inserito nel DL 44/2021) “non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita”.

L’obbligo decorre a partire da sabato 8 gennaio 2022.

La normativa indica poi che per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass rafforzato – rilasciato a vaccinati e guariti dal COVID-19 – per l’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022.

Senza tale tipo di certificazione, i lavoratori over 50 sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento.

Estensione del Super Green Pass

Da lunedì 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza, stabilito per il 31 marzo 2022, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato ottenuto a seguito di vaccinazione o guarigione da Covid alle seguenti attività:

  • Alberghi e strutture ricettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati

  • Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose

  • Sagre e fiere

  • Centri congressi

  • Servizi di ristorazione anche all’aperto

  • Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici

  • Palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto

  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi anche per le attività all’aperto

  • Aerei, treni e navi

  • Trasporto pubblico locale

Green Pass base per i servizi alla persona

Il decreto-legge estende poi ulteriormente l’obbligo di Green Pass base – si può ottenere con la prima dose, con un tampone antigenico valido 48 ore o con un tampone molecolare valido 72 ore – a coloro che accedono ai seguenti servizi e attività:

a) servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, …)

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

La disposizione di cui alla lettera a)  si applica dal 20 gennaio 2022, mentre la disposizione di cui alla lettera b) si applica dal 1° febbraio 2022.