Il DVR è un obbligo per tutte le imprese del settore edile?

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro definisce gli obblighi del datore di lavoro in merito alla valutazione di tutti i rischi ed alla programmazione di misure di sicurezza in grado di prevenire il verificarsi di eventi pericolosi e ridurre al minimo gli effetti.

Pertanto, lo scopo della valutazione dei rischi è il permettere al datore di lavoro di conoscere attività, attrezzature, agenti chimici pericolosi che potrebbero provocare infortuni e malattie professionali ai propri dipendenti.

Tutte le imprese, anche quelle operanti nel settore edile, devono essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi.

Il Documento di Valutazione dei Rischi

Il DVR per le imprese edili non si riferisce ad un determinato cantiere ma all’intero ambito produttivo (sede, magazzini, officina, ecc.), comprese le lavorazioni, le macchine e le attrezzature che l’impresa adotterà nei vari cantieri.

Il titolo IV del D.Lgs. 81/08 prevede che per la verifica di idoneità tecnico-professionale, ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici metta a disposizione del Committente il proprio DVR.

DVR: definizione della struttura organizzativa

Non esiste un unico modello, ma è necessario seguire degli step fondamentali.

La prima operazione da effettuare è individuare la struttura organizzativa dell’impresa:

  • tipologia di attività
  • eventuali luoghi di lavoro
  • ruoli della sicurezza

Il Datore di lavoro è tenuto a nominare le figure previste dal D.Lgs. 81/2008: RSPP (se non svolge lui stesso tale ruolo), Dirigenti, Preposti, RLS, Addetti emergenze e primo soccorso e Medico competente (qualora necessario). E le risorse nominate devono essere opportunamente formate così come definito dagli Accordi Stato Regione.

Analisi dei rischi e misure di prevenzione e protezione

Per delineare il profilo di rischio di un gruppo omogeneo di lavoratori, il compito del tecnico che redige il DVR è quello di identificare i possibili pericoli presenti rispetto a lavorazioni eseguite, attrezzature utilizzate ed agenti chimici a cui si può essere esposti.

Una volta individuati i pericoli non resta che analizzare rischi presenti mediante un approccio differente in funzione della natura del rischio da valutare:

  • rischi di natura stocastica, ossia quei rischi quali scivolamento, cadute a livello, ecc. per cui non esistendo norme tecniche di riferimento, l’entità del rischio viene calcolata assegnando un opportuno valore alla probabilità di accadimento ed alla gravità del danno.
  • rischi di natura specifica, come rumore, vibrazioni, rischio chimico, ecc. per cui la normativa rimanda alle norme tecniche (standard ISO, norme UNI, Linee guida) che contengono opportuni algoritmi di calcolo per l’individuazione dei livelli di rischio.

Tra i rischi specifici comunemente presenti nelle lavorazioni di un’impresa edile sono presenti: rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, rischio chimico, amianto, radiazioni solari, ecc.

Il successivo step per realizzare un DVR è l’indicazione di tutti gli interventi di prevenzione (tesi ad evitare il verificarsi dell’evento pericoloso) e protezione (tesi al contenimento dei danni).

Una valutazione dei rischi puntuale ed efficace consente, infatti, di adottare il più idoneo apparato di misure di prevenzione e protezione: misure tecniche organizzative, informazione, formazione ed addestramento nonché idonei DPC e DPI rappresentano l’aspetto fondamentale della valutazione dei rischi.

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