Le novità in materia di formazione, obbligo formativo per i datori di lavoro e la nuova figura del preposto

È stata approvata in via definitiva la conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Il testo della legge di conversione è stato promulgato il 17 dicembre 2021 ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 come “Legge 17 dicembre 2021, n. 215 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Come noto, molteplici sono gli aspetti in materia fiscale e lavoro sui quali il Decreto legge prima e la Legge poi sono intervenuti; tuttavia in questo articolo ci soffermeremo sulle misure previste dal Decreto Fiscale in tema di salute e sicurezza sul lavoro:

  • nuove funzioni per il preposto
  • formazione del Datore di Lavoro

Con tale Legge il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure già contenute nel Decreto Legge 146/2021, prevedendo un’ ulteriore stretta per le aziende che non rispettino la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08.

Nuove funzioni per il preposto

In sede di conversione il Legislatore è intervenuto in particolare sulla figura del preposto per meglio specificare le funzioni attribuite allo stesso, che assume ora nel contesto di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro un ruolo di assoluta centralità affianco al datore di lavoro e dirigente.

La disposizione di modifica prevede che d’ora in poi i datori di lavoro pubblici e privati debbano individuare il soggetto preposto o i preposti per eseguire le attività di vigilanza contemplate nell’art. 19.

Il “preposto”, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 81/08 è infatti colui che “in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

Rafforzato, dunque, l’obbligo per il preposto di vigilare sull’ osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali fornite dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di rilevazione di comportamenti non conformi, in ordine alle disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, il Preposto interviene per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite, o nel caso in cui vengano riscontrate deficienze di mezzi e attrezzature di lavoro, o ogni altra condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, al preposto viene riconosciuto il potere/obbligo di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

I preposti, in caso di inosservanza di tali obblighi, sono penalmente perseguibili.

Novità anche per la formazione del preposto. Si è stabilito, infatti, che la formazione e l’aggiornamento periodico devono essere svolte solo ed esclusivamente in aula, sono quindi escluse videoconferenza ed e-learning, e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale.

Inoltre l’aggiornamento è passato da quinquennale a biennale.

Formazione obbligatoria del datore di lavoro

Altro profilo di importante novità sul tema è quello che riguarda la formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro (già prevista per i dirigenti e i preposti) che diventa obbligatoria con aggiornamento periodico, in funzione del lavoro e dei compiti svolti, in materia di salute e sicurezza, così come stabilito nell’Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni. Questa novità va ad incidere sul comma 7 dell’articolo 37 del Testo Unico sulla sicurezza che stabilisce che oltre ai dirigenti e ai preposti, anche i datori di lavoro dovranno ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico su salute e sicurezza.

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni dovrà infatti adottare un accordo con il quale dovrà accorpare, rivisitare e modificare gli accordi attuativi del decreto in materia di formazione, per garantire l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione a carico del datore di lavoro.

Formazione del datore di lavoro, così come dei dirigenti e dei preposti, a cui deve necessariamente seguire un aggiornamento in base ai rispettivi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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