Le novità dei decreti in materia di gestione della sicurezza antincendio: i tre Decreti sostituivi del DM 10 marzo 1998.

A settembre 2021 sono stati pubblicati tre nuovi Decreti Ministeriali, la cui entrata in vigore è prevista a ottobre 2022, che vanno a modificare profondamente l’attuale normativa antincendio ed il D.Lgs 81/08.

Diverse sono state le novità introdotte, soprattutto in tema formativo ma non solo, che riportiamo.

DM 01/09/2021Decreto Controlli

Stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D. Lgs. 81/2008.

È rivolto principalmente alle aziende di manutenzione e verifica presidi antincendio.

Vengono stabiliti i requisiti per i docenti dei corsi per manutentori di impianti antincendio, modalità di aggiornamento e soggetti formatori.

Tutti gli interventi di manutenzione e controllo dovranno essere eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative, secondo i criteri dell’Allegato I.

Per manutenzione s’intende l’operazione o l’intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato gli impianti, le attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

Il controllo periodico invece consiste nell’insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione, per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi antincendio.

Nel registro dovranno essere annotati oltre agli interventi di manutenzione e i controlli, anche la Sorveglianza, ovvero l’insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative e non presentino danni materiali evidenti.

Il Decreto stabilisce inoltre che tutti gli interventi di manutenzione e i controlli periodici vangano effettuati da tecnici manutentori qualificati in possesso di requisiti tecnico professionali di cui all’Allegato II.

La sorveglianza invece può essere effettuata da lavoratori normalmente presenti, dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Il decreto entrerà in vigore il 25 settembre 2022.

DM 02/09/2021: Decreto GSA (gestione della sicurezza antincendio)

Stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del D.Lgs. 81/2008.

Viene confermato l’obbligo per il datore di lavoro di designare i lavoratori «addetti al servizio antincendio» all’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio.

Il Datore di lavoro deve inoltre predisporre un piano di emergenza non solo nelle attività soggette al DPR 151/11 e ove siano presenti almeno 10 lavoratori, ma anche nei luoghi di lavoro aperti al pubblico ove siano presenti contemporaneamente più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’Allegato III del decreto.

Il decreto regolamenta, inoltre, l’obbligo di aggiornamento della formazione, che dovrà avvenire ogni cinque anni e non più ogni tre anni.

I NUOVI LIVELLI DI RISCHIO

Nell’Allegato III vengono anche individuati tre percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio:

  • Livello I (ex rischio basso): Formazione di 4 ore (CON PRATICA) ed aggiornamento quinquennale di 2 ore (SOLO PRATICA).
  • Livello II (ex rischio medio): Formazione di 8 ore ed aggiornamento quinquennale di 5 ore.
  • Livello III (ex rischio alto): Formazione di 16 ore ed aggiornamento quinquennale di 8 ore.

Tutti i corsi programmati secondo il DM 10 03 1998 entro la data in vigore del presente decreto sono ritenuti validi se conclusi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore (04/04/2023).

Il primo aggiornamento va effettuato entro 5 anni dall’ultima attività di formazione o addestramento. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già trascorsi più di 5 anni l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (04/04/2023).

Il Decreto inoltre definisce i requisiti necessari per i Docenti dei corsi di formazione antincendio pratici e teorici ed il loro aggiornamento dovrà avere cadenza quinquennale.

Il decreto entrerà in vigore il 4 ottobre 2022: da tale data risulterà abrogata la disciplina ora vigente contenuta nel decreto ministeriale 10 marzo 1998.

DM 03/09/2021Decreto Minicodice

Stabilisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008.

Vengono introdotte nuove e importanti modalità per la redazione della Valutazione del Rischio Incendio per i luoghi a rischio d’incendio BASSO.

Vengono definiti luoghi a basso rischio d’incendio, quelli non soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco ed ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • numero di occupanti non superiore a 100;
  • superficie lorda inferiore a 1000 mq;
  • altezza rispetto al piano campagna compresa tra 5 e 24 metri;
  • presenza di materiale combustibile tale da non determinare un carico di incendio specifico superiore a 900 MJ/mq;
  • senza detenzione di sostanze pericolose in quantità significative;
  • dove non si effettuano lavorazioni pericolose a fini antincendio.

La nuova metodologia valutativa deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione e deve comprendere:

  • l’individuazione dei pericoli di incendio, per valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure;
  • la descrizione di contesto e ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  • la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio;
  • l’individuazione dei beni esposti al rischio;
  • la valutazione quantitativa o qualitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  • la individuazione delle misure atte a rimuovere o ridurre i pericoli.

Il decreto entrerà in vigore il 29 ottobre 2022.

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