Il commissario giudiziale: cosa fa e perché viene nominato

L’applicazione di una sanzione interdittiva potrebbe causare l’interruzione dell’attività dell’ente. In ipotesi del genere, quindi, il giudice dispone, in deroga all’applicazione della sanzione interdittiva, la prosecuzione dell’attività per il tramite di un commissario giudiziale.

La disciplina si rinviene all’Art. 15 del D.lgs. 231/01. Questa misura non è però ipotizzabile in tutti quei casi in cui, astrattamente, la sanzione interdittiva generi l’interruzione dell’attività. Per poter procedere in tal senso, il giudice deve verificare che:

  • l’ente svolge un servizio pubblico o un servizio di pubblica necessità e l’interruzione potrebbe provocare un danno per gli utilizzatori del servizio;
  • l’interruzione potrebbe provocare crisi occupazionali.

La durata del provvedimento deve essere pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata.

I compiti e i poteri del commissario saranno indicati dal giudice nella sentenza che dispone la prosecuzione dell’attività, tenuto conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l’illecito da parte dell’ente. Il commissario, responsabile della gestione ordinaria dell’ente, dovrà rivolgersi al giudice tutte le volte in cui si rendesse necessaria un’operazione straordinaria.

Il commissario giudiziale, durante il periodo di nomina, provvede all’adozione ed attuazione dei modelli organizzativi e di controllo idonei a prevenire il rischio di commissione di nuovi reati.

Infine, i profitti derivanti dalla prosecuzione dell’attività vengono confiscati.

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