Indicazioni sulla figura del preposto: chi è, perché individuarlo e gli obblighi normativi

Le novità apportate dalla Legge n. 215//2021 al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, con il DL 146/2021, hanno ridefinito in modo importante nomina, ruolo e obblighi del preposto.

Il ruolo del preposto

La normativa in materia di sicurezza e salute prevede che il Datore di Lavoro debba nominare obbligatoriamente il RSPP e, nei casi previsti, il Medico Competente.

Non è richiesta, in termini di obbligazione, la nomina del Preposto: questa al momento, resta in capo al Datore stesso nei termini di una scelta discrezionale legata spesso all’ organizzazione del lavoro.

Ma nel caso in cui il Datore di Lavoro decidesse di individuare nella sua organizzazione aziendale il Preposto, come dovrebbe comportarsi?

Il Testo Unico in materia di sicurezza e salute definisce il Preposto: “Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il Datore di Lavoro, qualora decidesse di nominare un Preposto, dovrebbe individuare fra i suoi collaboratori un soggetto:

  • professionalmente competente ovvero che conosce le attività, le mansioni e le funzioni lavorative da svolgere;
  • con competenze personali e trasversali che lo rendano capace di avere flessibilità e capacità di adattamento, proattività, capacità comunicativa, organizzativa e di lavorare in team;
  • dotato di buona gestione del tempo, motivazione e orientamento agli obiettivi aziendali.

Pertanto, il Datore di Lavoro deve tener conto di appositi indicatori, fra i quali i più rilevanti risultano essere:

  • la specializzazione;
  • la competenza;
  • la posizione gerarchica rispetto ai propri colleghi.

Nomina del preposto

Nella predetta definizione, il Legislatore stabilisce le motivazioni dell’ individuazione del Preposto che “sovrintende all’ attività lavorativa e garantisce l’ attuazione delle direttive ricevute”.

Il Preposto individuato per competenze e professionalità sovrintende il lavoro dei suoi colleghi in quanto conosce i processi aziendali, le procedure e le modalità lavorative, i tempi di esecuzione e, soprattutto, l’organizzazione del lavoro.

Nella terza parte, il Legislatore definisce i contenuti delle attività del Preposto, ovvero “controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa“.

Quindi, in relazione alla propria area, ai processi, alle linee di attività di competenza, il Preposto controlla l’operato dei suoi colleghi i quali dovranno svolgere le attività assegnate in conformità a specifiche procedure, modalità comportamentali oggetto di appropriati e specifici interventi addestrativi/formativi rivolti sia ai Preposti, che devono sapere cosa i lavoratori devono e possono fare, sia ai lavoratori che devono sapere, come sopra citato, cosa devono fare e quali sono le regole aziendali per poter svolgere in modo sicuro le attività ad essi assegnate.

 

Le recenti modifiche normative

La legge n. 215/2021 ha modificato gli obblighi di tale figura.

La prima modifica si riscontra nell’art. 18 comma 1 riguardante gli obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente che recita: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al Preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Le altre modifiche riguardano l’art. 19: in questo caso, rispetto alla precedente normazione, il Legislatore ha inserito ulteriori attività a carico del Preposto che vanno ad integrare i compiti relativi alle attività di vigilanza e sorveglianza a lui richiesti.

La nomina del Preposto per le attività in appalto e subappalto

Il Testo Unico prevede un’ integrazione che riguarda l’ obbligo di nomina del preposto per lo svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto.

Datori di lavoro (appaltatori e subappaltatori) devono quindi indicare espressamente al committente i nominativi dei soggetti individuati per svolgere le funzioni di preposto. Dunque, è necessario che almeno un operatore presente in cantiere sia nominato e formato per ricoprire tale ruolo.

La formazione del preposto: cosa cambia

Viene introdotto l’ obbligo formativo.

Il nuovo comma inserito nell’ art. 7 stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’ evoluzione dei rischi o all’ insorgenza di nuovi rischi”.

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