Decreto GSA/Gestione Sicurezza Antincendio luoghi di lavoro

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021 il decreto del Ministero dell’interno 2 settembre 2021 riguardante i Criteri sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio con indicazioni su formazione, informazione, addetti antincendio e docenti.

Tale decreto, come il decreto controlli del 1 settembre 2021 di recente pubblicazione, nascono dall’esigenza di dare attuazione al disposto dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 che prevede l’adozione di uno o più decreti concernenti, tra l’altro, l’individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Il nuovo Decreto entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, ossia un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l’abrogazione dell’art. 3, comma 1 e degli art. 5, 6 e 7 del decreto 10 marzo 1998.

Campo di applicazione

Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio; esso si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto 9 aprile 2008, n. 81.

Mentre, per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili le disposizioni si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio) 5  (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione) e 6 (Requisiti dei docenti).

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

Si indica che il datore di lavoro “adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri adottati negli allegati I e II” del decreto.

Si segnala poi che per i seguenti casi il datore di lavoro “predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1″:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.

Nel piano di emergenza devono essere riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione di incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro, pur non dovendo predisporre il piano di emergenza, dovrà adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che andranno riportate nel documento di valutazione dei rischi.

Gestione della sicurezza: informazione e formazione dei lavoratori

Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, “in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro”.

L’informazione e la formazione “devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa”.

Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza

Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del DLgs 81/08, il datore di lavoro deve assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio; pertanto tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III del decreto, in funzione del livello di rischio dell’attività.

L’allegato IV riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, tenuti dai Vigili del fuoco o da altri soggetti, purché in possesso dei requisiti indicati nell’art. 6 del nuovo decreto per svolgere formazione teorica, pratica o entrambe.

Il testo stabilisce inoltre che, in via transitoria, i corsi di formazione e aggiornamento, già programmati sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto, quindi entro il 4 aprile 2022.

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