Le novità su salute e sicurezza: coordinamento, vigilanza e risorse
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 21 ottobre 2021 n.146 recante le “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili“. Tale decreto interviene con una serie di misure anche sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le norme di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
Obiettivo di questi interventi è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione.
Pertanto il provvedimento interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, precisando che potrebbero subire modifiche in sede di conversione del Decreto.
Gli obiettivi delle novità normative in materia di salute e sicurezza
L’obiettivo è quello di “incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione”. E pertanto, considerando l’organizzazione della normativa in Italia in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il provvedimento “interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008”.
La sospensione dell’attività imprenditoriale
Il Decreto si sofferma sul tema del lavoro nero e sulla soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale.
Si segnala che “cambiano le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale ‘in nero’ presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna ‘recidiva’ ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione”.
Riguardo alla violazione delle norme sicurezza si va poi verso un inasprimento delle sanzioni.
Infatti nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista, come già anticipato, “la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione”.
La vigilanza e il sistema informativo
Riguardo alla vigilanza “sono estese le competenze di coordinamento all’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro”. E’ stato previsto:
- l’ampliamento delle competenze ispettive dell’INL negli ambienti della salute e sicurezza del lavoro;
- un maggior presidio, su tutto il territorio nazionale;
- il coordinamento di Asl e INL per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Infine, viene rafforzato il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per una maggiore condivisione delle sue informazioni, e gli organi di vigilanza dovranno aggiornare un’apposita sezione della banca dati dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro.
Il Decreto-legge contiene, inoltre, molti altri aspetti e norme in materia fiscale che riguardano la tutela dei contribuenti maggiormente in difficoltà in considerazione degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19.
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