D.L. Sostegni-ter: nuovi contributi e misure di sostegno all’economia

Il terzo Decreto Sostegni (D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio, con vigenza in pari data.

In sintesi riportiamo le principali novità fiscali introdotte

Misure di sostegno per le attività chiuse


Oltre ad essere previsto un incremento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, viene riconosciuta una sospensione dei termini di pagamento per i soggetti le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati).

Potranno pertanto essere effettuati entro il 16.09.2022, in un’unica soluzione, i seguenti versamenti:

  • ritenute alla fonte, ovvero ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate, in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
  • Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio


Viene istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco richiamati dalla norma stessa.

E’ a tal proposito espressamente previsto che, per poter beneficiare degli aiuti, le imprese:

  • devono presentare un ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro
  • devono aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019

Il contributo sarà calcolato, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo, applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

a) 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro;

b) 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico indicherà i termini e le modalità di presentazione dell’apposita istanza.

Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà


Pur essendo ancora atteso il decreto attuativo riguardante il contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA, il legislatore è nuovamente intervenuto, stanziando 40 milioni di euro da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, in via prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici Ateco:

  • 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie
  • 56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile
  • 56.21 – Fornitura di pasti preparati – catering per eventi
  • 56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 93.11.2 – Gestione di impianti sportivi

che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

Locazioni nel settore turismo


Limitatamente alle mensilità da gennaio a marzo 2022, per il settore del turismo viene introdotto un credito d’imposta sugli affitti, operativo se il fatturato, ovvero i corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022, sono scesi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Il beneficio si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020

Aiuti al settore sportivo


Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche viene riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Vengono incrementate le somme destinate ai fondi finalizzati a sostenere il settore sportivo

Investimenti in beni strumentali 4.0


Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro

Credito d’imposta a favore delle imprese energivore


Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, nell’ultimo trimestre 2021, hanno subìto un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022

Blocco delle successive cessioni dei crediti d’imposta


Nell’ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, viene prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni.

Pertanto, dal 27 gennaio:

  • in caso di  sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però successivamente, non può cederlo nuovamente
  • in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione

Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d’imposta:

  1. credito d’imposta per botteghe e negozi
  2. credito d’imposta per i canoni di locazione
  3. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
  4. credito d’imposta per sanificazione

I crediti che, alla data del 07.02.2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 e 122 D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.

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