I reati tributari nel D.lgs. 231/01

Il D.L. 124/2019 (convertito dalla legge 157/2019) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per i reati tributari. La disciplina, ulteriormente arricchita con l’aggiunta del comma 1-bis ad opera del D.lgs. 75/2020, si trova all’Art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01.

La ratio di questa novità, arrivata dopo oltre diciotto anni dall’introduzione della responsabilità amministrativa dell’ente, è da ricercare nel recepimento della Direttiva UE 2017/1371(c.d. Direttiva PIF – Protezione Interessi Finanziari). La spinta sovranazionale ha, infatti, giocato un ruolo fondamentale nella scelta di introdurre le fattispecie tributarie nel nostro sistema di responsabilità di impresa.

Così come richiesto per gli altri reati presupposto, il fatto penalmente rilevante deve essere commesso da soggetti apicali ovvero sottoposti nell’interesse e/o vantaggio dell’ente. Le funzioni aziendali a rischio-reato risultano essere, come è facile immaginare, la funzione amministrativa, la funzione fiscale, la funzione acquisti e la funzione commerciale.

Le singole fattispecie

L’Art. 25-quinquiesdecies prevede la responsabilità amministrativa dell’ente rinviando ad una serie di reati tributari previsti dal D.lgs. 74/2000, ovvero:

  1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: la società indica degli elementi passivi fittizi per evadere le imposte sui redditi ovvero l’IVA
  2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: la società compie operazioni simulate ovvero si avvale di documenti falsi con l’intento di conseguire un risparmio di imposta
  3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: in questo caso, l’obiettivo della società è quello di consentire a terzi di evadere le imposte
  4. Occultamento o distruzione di documenti contabili: la società occulta o distrugge i documenti in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari
  5. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: la società aliena beni o compie artifizi al fine di evitare il versamento delle imposte.

Inoltre, in attuazione della Direttiva PIF, determinano l’insorgere della responsabilità dell’ente anche i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto (IVA) per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

La genericità del termine “sistemi fraudolenti transfrontalieri” pone alcuni interrogativi importanti per le organizzazioni chiamate a adeguare il proprio modello organizzativo. Nel tentativo di fare chiarezza e senza pretese di esaustività, possiamo affermare che tale sistema ricorre allorquando due o più soggetti, residenti in Paesi diversi e animati dall’intento evasivo, pongono in essere una serie sistematica di operazioni al fine di sottrarsi al versamento dell’imposta sul valore aggiunto.

Le sanzioni previste per i reati tributari

Il sistema sanzionatorio delineato dal D.lgs. 231/01 è caratterizzato, in gran parte, dalla presenza di sanzioni pecuniarie di rilevante entità.  Per i reati tributari, il legislatore ha previsto una sanzione pecuniaria di massimo 500 quote.

Considerando quindi che ogni quota varia da un valore minimo di 258 euro ad un valore massimo di 1549 euro e che il numero minimo di quote applicabili è 100, la sanzione pecuniaria irrogabile in seguito alla commissione di un reato tributario oscillerà da 25.800 euro a 774.500 euro.

Infine, il comma 3 dell’Art. 25- quinquiesdecies prevede la possibilità di applicare anche le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

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