e-fattura ed esterometro: le novità per forfettari

Approvato dal Senato il ddl di conversione del decreto PNRR 2 n- 36/2022. Tra le misure fiscali adottate si segnala la disposizione prevista dall’art. 18 che stabilisce l’obbligo di fatturazione elettronica estesa ai contribuenti forfettari e in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche, in particolare:

  • a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiamo conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 €
  • e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti

Come si legge nella relazione illustrativa al decreto, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronde dei nuovi adempimenti posti a loro carico, viene stabilito che nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo (ovvero terzo trimestre del periodo d’imposta 2022) ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è estero a decorrere dal 1° luglio 2022, non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Forfettari ed esterometro

Dal 1° luglio 2022 l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere avverrà esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML della fattura elettronica. Tale obbligo si estende anche ai forfettari.

  • Fatture attive: per le operazioni effettuate nei confronti di clienti esteri, si dovrà emettere una fattura elettronica, senza addebito di imposta ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con valore convenzionale (XXXXXXX);
  • Fatture passive: per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19 (autofattura elettronica), da trasmettere al Sistema di Interscambio;
  • Trasmissione delle operazioni attive: la fattura elettronica va emessa entro i termini di emissione delle fatture, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione in caso di fatturazione differita;
  • Trasmissione delle operazioni passive: dovrà essere invece effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

In entrambe le ipotesi di fatturazione, se di ammontare superiore a 77,47 €, richiedono l’assolvimento del bollo da 2 € tramite la modalità “virtuale” ai sensi del D.M. 17.06.2014, barrando l’apposita casella all’interno del file XML, oppure tramite marca fisica, da applicare su un esemplare della fattura cartacea.

Fatturazione elettronica con San Marino: le regole dal 1° luglio 2022

Entra in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di certificazione elettronica delle cessioni e degli acquisti di beni da e verso soggetti passivi sammarinesi.

Fatturazioni delle cessioni di beni verso San Marino

Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, devono essere emesse in formato elettronico dai soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino.

Il codice destinatario che dovrà essere indicato sulle fatture è il seguente: 2R4GT08-

Le fatture sono, quindi, trasmesse dallo SDI all’Ufficio tributario di San Marino, il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.

L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Gli operatori italiani, che per le cessioni di beni spediti o trasportati verso San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo.

Fatturazione delle prestazioni rese verso San Marino

Per le prestazioni di servizi rese nei confronti degli operatori economici sammarinesi, la fattura – riportante la dicitura “operazione non soggetta” ex art. 21, comma 6-bis, lett. b, del D.P.R. n. 633/1972 – dovrà essere emessa in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio, che la trasmette all’Ufficio tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.

Abolizione esterometro

A partire dal 1° luglio 2022 l’invio dei dati delle operazioni con soggetti esteri dovrà essere effettuato per singola operazione in sostituzione dell’esterometro.

L’obbligo comunicativo è facoltativo in caso di:

  • operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale
  • viene emessa ricevuta o una fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio

Fatture di vendita:

Entrando in dettaglio, per quanto riguarda le operazioni attive non cambierà molto rispetto a quanto già avviene per le fatture attive nazionali: sarà prodotta una fattura elettronica di tipo TD01, con il destinatario che non sarà italiano ma estero.

Oltre a recapitare al cliente estero il documento cartaceo con le consuete modalità l’emittente italiano, dovrà provvedere ad inoltrare allo SDI una fattura elettronica in cui l’elemento “Codice Destinatario” dovrà essere valorizzato “XXXXXXX”.

Le fatture attive dovranno essere emesse elettronicamente verso soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura, se si tratta di fattura elettronica differita.


Fatture di acquisto:

Per le operazioni passive ricevute, il cessionario/committente dovrà emettere l’integrazione o l’autofattura e trasmetterla allo SDI entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento (in caso di operazione INTRA UE) o di effettuazione dell’operazione (EXTRA UE)

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