I soggetti coinvolti  nell’ attività dei cantieri edili, la normativa e gli importanti compiti in materia di sicurezza sul lavoro

Soggetti che operano in cantieri edili: le imprese esecutrici

Per impresa esecutrice si intende un’impresa che “concorre direttamente alla realizzazione dell’opera eseguendo scavi, fondazioni, murature, impianti, strade, etc; di conseguenza, non sono da intendersi come imprese esecutrici le imprese che non concorrono alla realizzazione dell’opera o vi concorrono soltanto indirettamente (per esempio, imprese di consulenza).

Come indicato nell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 per “impresa esecutrice” si definisce una impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”. Sostanzialmente un’impresa che si aggiudicata un contratto ma, per realizzarlo, non impiega né proprio personale, né propri materiali, macchine ed attrezzature non può essere considerata “esecutrice” (è il caso di imprese che subappaltano tutto il lavoro).

Posto che in cantiere ogni impresa esecutrice deve avere propri referenti, oltre che degli aspetti esecutivi dell’opera, anche della sicurezza e salute dei propri dipendenti, ogni impresa deve designare un proprio direttore di cantiere, soltanto se è un’impresa affidataria, e un capocantiere che ha il compito di assicurare l’attuazione del POS – Piano Operativo di Sicurezza e l’attuazione, per quanto compete la sua impresa, del PSC- Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Soggetti che operano in cantieri edili: le imprese esecutrici affidatarie

Si definisce invece affidataria l’impresa che ha ricevuto un appalto di lavori direttamente dal committente o dal responsabile dei lavori.

Salvo il caso di imprese affidatarie che subappaltano tutto il lavoro affidato, le imprese affidatarie sono anche imprese esecutrici.

Sicurezza in cantiere: gli importanti compiti delle imprese affidatarie

Tra i compiti delle imprese affidatarie assume particolare rilevanza la verifica delle condizioni di sicurezza con cui operano i soggetti subappaltatori o subaffidatari, imprese esecutrici o lavoratori autonomi e le attività di coordinamento con gli stessi.

Per verificare che si attuino le misure di sicurezza e di salute e che si conformino all’organizzazione generale del cantiere è necessario che il datore di lavoro dell’impresa affidataria, personalmente o per il tramite di un preposto, deve compiere visite periodiche in cantiere ed intervenire qualora noti inosservanze alle misure di sicurezza e di salute.

Un altro tra i compiti delle imprese affidatarie è quello di verificare l’idoneità tecnico-professionale dei soggetti subappaltatori e subaffidatari, imprese esecutrici o lavoratori autonomi, ossia fare un primo esame della documentazione richiesta, compresa l’eventuale ulteriore documentazione prevista nel PSC, e l’eventuale integrazione della documentazione mancante o incompleta o errata

Un ulteriore compito è la verifica dei POS delle imprese esecutrici subappaltatrici e subaffidatarie; detti POS devono essere congruenti col POS dell’ impresa affidataria, oltre che essere completi e redatti secondo la normativa vigente.