Nella precedente news avevamo parlato delle rilevanti modifiche apportate al D.Lgs 81/08 dalla Legge 215/2021 di conversione del Decreto Legge 146/2021.

Tra le varie modifiche apportate al Testo Unico Salute e Sicurezza una in particolare prevedeva, entro il 30 giugno 2022, l’adozione di un nuovo Accordo Stato Regioni che accorpasse e modificasse gli accordi vigenti in materia di formazione dei lavoratori.

Ricordiamo che l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 nella nuova formulazione prevede: “Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materi di formazione in modo da garantire:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Come detto sopra, però, il nuovo accordo previsto entro il 30 giugno 2022 nell’immediato non verrà adottato ed è presumibile che si dovranno attendere ancora alcuni mesi prima di vedere realizzati l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi vigenti sopra citati.

Cosa succede in assenza del nuovo Accordo Stato Regioni?

In assenza del nuovo accordo Stato Regioni per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro continua ad applicarsi l’accordo vigente.

L’obbligo di aggiornamento  biennale e di formazione in presenza per i preposti, secondo la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro  n. 1/2022,  decorre difatti dal nuovo accordo Stato Regioni, che ne definisce le modalità, e non dal 30 di giugno:

In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021. (…)

I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e  complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 [o data della effettiva emanazione dell’Accordo] in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.

Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”)“.

Pertanto, in assenza di nuovo accordo restano in vigore la periodicità e i contenuti degli accordi esistenti.

Formazione e-learning e videoconferenza

Anche in questo caso nulla cambia e a tal proposito ricordiamo la recente equiparazione tra formazione in aula e Videoconferenza (FAD sincrona).

In sostanza l’art. 9-bis chiarisce che la formazione sulla sicurezza può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, escludendo i casi in cui siano previsti addestramento o prove pratiche.

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