Funzioni del sistema disciplinare

L’Art. 6, comma 2, lett. e) del D.lgs. 231/01 prevede (implicitamente) che nessun modello organizzativo possa essere ritenuto idoneo senza contenere un sistema disciplinare che sanzioni le violazioni delle misure in esso indicate. Detto sistema, inoltre, contribuisce a garantire anche l’efficace attuazione del modello.

Il sistema disciplinare svolge funzione preventiva, colpendo comportamenti contrari ai contenuti del modello organizzativo indipendentemente dal fatto che, per effetto della violazione, sia stato commesso uno dei reati presupposto.

Le sanzioni ivi disciplinate possono essere applicate, in aggiunta, anche alle condotte contrarie ai principi contenuti nel Codice etico. I due documenti sono strettamente collegati in quanto, seppur con contenuti diversi, svolgono la medesima funzione preventiva.

Struttura e caratteristiche del sistema disciplinare


Le disposizioni del Decreto sono piuttosto generiche ed omettono di dare ulteriori indicazioni circa la struttura e i contenuti del sistema disciplinare. Nonostante ciò, attraverso la dottrina e le Linee Guida di Confindustria è possibile ricostruirne le caratteristiche. Il sistema sanzionatorio, contenuto nella parte generale del modello, deve:

  • avere forma scritta
  • essere adeguatamente pubblicizzato con forme e strumenti che ne garantiscano la conoscenza da parte di tutti i destinatari (informativa alle rappresentanze sindacali, affissione luoghi accessibili a tutto il personale, ecc.)
  • individuare espressamente le condotte che generano violazione del modello e le relative sanzioni
  • prevedere sanzioni in proporzione alla gravità della violazione
  • garantire al destinatario della sanzione il diritto al contraddittorio

Come si può notare, tutte le caratteristiche elencate sono proprie dei sistemi disciplinari di matrice giuslavorista, che tendono a regolare il potere disciplinare per evitare abusi suscettibili di danneggiare la “parte debole”. Quindi, anche in questi casi, si applicheranno tutte le tutele previste dalla legge (Statuto dei Lavoratori in primis) e dai CCNL.

Modalità operative del sistema disciplinare


Le modalità operative del sistema disciplinare si differenziano a seconda dei soggetti destinatari del provvedimento. Il D.lgs. 231/01 individua due categorie di soggetti: i soggetti apicali e i soggetti sottoposti all’altrui direzione. In entrambi i casi, garante del sistema disciplinare è l’Organismo di Vigilanza, in quanto responsabile della vigilanza e del controllo sull’osservanza del modello organizzativo (Art. 6, comma 1, lett. b).

Modalità operative del sistema disciplinare per soggetti sottoposti all’altrui direzione


Nel caso di soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’OdV, di propria iniziativa ovvero su impulso di parte (ad esempio attraverso i canali predisposti per le segnalazioni del whistleblower), procede alla constatazione della violazione per iscritto e assegna al suo destinatario un termine ragionevole per presentare memorie scritte ed instaurare un contraddittorio. Qualora entro il termine assegnato non giungano risposte ovvero giungano risposte ritenute insufficienti, l’OdV trasmetterà la segnalazione all’ufficio competente per l’irrogazione della sanzione. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dai contratti collettivi e dallo Statuto dei Lavoratori, ovvero:

  • rimprovero verbale
  • rimprovero scritto
  • multa
  • sospensione della retribuzione
  • licenziamento

Modalità operative del sistema disciplinare per soggetti apicali


Nel caso di violazioni di disposizioni del modello realizzate da dirigenti troveranno applicazione i medesimi principi finora analizzati. Sul versante sanzionatorio, però, a differenza di quanto accade con i lavoratori subordinati, la società potrà procedere, nei casi più gravi e ove venga meno la fiducia alla base del rapporto, al licenziamento per giusta causa e senza preavviso (art. 2119 c.c.).

Per quanto riguarda gli altri soggetti apicali (amministratori, sindaci, ecc.) l’OdV procederà ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali potranno assumere tutti i provvedimenti ritenuti necessari e/o promuovere le opportune azioni civilistiche (azione sociale di responsabilità, revoca per giusta causa).

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