Con la Riforma dello Sport, introdotta dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, viene ridefinito il quadro normativo per i professionisti dello sport. Il Decreto, inizialmente previsto dal Decreto Milleproroghe, entra in vigore il 1º luglio 2023

La riforma affronta diversi aspetti relativi all’impiego contrattuale degli operatori sportivi e presenta importanti novità per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in conformità al Decreto Legislativo 81/2008

Innanzitutto, il D.Lgs 36/2021 fornisce una chiara indicazione del lavoratore sportivo che definisce, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva a titolo oneroso
Non vengono, invece, considerati nella definizione di lavoratore sportivo i volontari.

Gli obblighi di sicurezza per ASD e SSD

A partire dal 1° luglio 2023 nei confronti di tale categoria di lavoratori la società o l’associazione dovrà applicare la normativa in materia di salute e sicurezza – D.Lgs. 81/08

Pertanto, chiunque sia considerato lavoratore sportivo e svolga l’attività a titolo oneroso nel settore sportivo sarà considerato un lavoratore subordinato; tuttavia, ci sono alcune eccezioni:

Ai lavoratori sportivi con compensi annui inferiori ai 5 mila euro annui si applica l’art. 21 del Tusl, che prevede la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di sicurezza.

Diversamente, per i lavoratori sportivi con compensi superiori ai 5 mila euro annui sarà obbligatorio per il datore di lavoro adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alla luce di queste novità si riportano brevemente i principali obblighi in capo alle associazioni sportive:

Si applicherà la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia e dell’infortunio, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

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