Introduzione della fattispecie

In seguito all’approvazione della legge 123/07 e del D.lgs. 81/08, il novero dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/01 è stato ampliato con la previsione della responsabilità dell’ente anche nei casi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies).

Una simile previsione, invero, era già presente nella legge delega dalla quale poi è nato il D.lgs. 231/01. Il legislatore delegato però, per ragioni di opportunità politica e per non rendere difficile già in una prima fase il recepimento della disciplina da parte delle imprese, non se la sentì di introdurre questa fattispecie nell’elenco dei reati presupposto.

In merito alle sanzioni, l’art. 25-septies prevede l’applicazione sia delle sanzioni pecuniarie che delle sanzioni interdittive per l’ente che, in seguito alla commissione del reato presupposto da parte di un soggetto apicale ovvero sottoposto all’altrui direzione, ne abbia ricavato un interesse o vantaggio.

La responsabilità del datore di lavoro, e di conseguenza dell’ente, è esclusa invece quando il lavoratore tenga, nell’ambito proprio ovvero estraneo delle mansioni che gli sono affidate, un comportamento caratterizzato da una condotta imprudente ed imprevedibile (c.d. condotta abnorme). In questi casi, pur realizzandosi l’evento penalmente rilevante, è da escludere la responsabilità del datore di lavoro che abbia posto in essere tutte le misure idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza del lavoratore, compresa la formazione.

I criteri di imputazione oggettivi dell’interesse e del vantaggio

La natura colposa dei reati introdotti ha rappresentato non pochi problemi di coordinamento con la previgente disciplina del D.lgs. 231/01, in particolar modo con i criteri di imputazione oggettivi della responsabilità, rappresentati dall’interesse e dal vantaggio.

Innanzitutto, l’interesse o il vantaggio dell’ente non vanno riferiti all’evento penalmente rilevante (omicidio – lesioni), ma alla condotta posta in essere dal soggetto agente. È difficile ipotizzare, infatti, che l’ente possa ricavare un interesse o vantaggio da tali eventi che, al contrario, comportano sempre delle conseguenze negative (obblighi di risarcimento del danno, danni reputazionali, tensioni sindacali, interruzione dei rapporti con gli stakeholder, blocco dell’attività per accertamenti e perizie, ecc.).

Le nozioni di interesse e vantaggio sono state meglio chiarite di recente dalla Cassazione:

  • l’interesse ricorre quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con l’intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente poi dal suo raggiungimento.

Ciò che caratterizza questo concetto è la consapevolezza del soggetto agente: l’autore del reato, infatti, agisce nell’interesse dell’ente con il consapevole intento di ottenere un risparmio sui costi legati alla tutela antinfortunistica.

  • il vantaggio si ha qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un vantaggio per l’ente in termini economici o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dal suo raggiungimento.

Il vantaggio in termini economici non deve essere per forza diretto ma anche indiretto. A tal proposito, rientrano nella nozione di vantaggio anche le mancate spese per l’acquisto di DPI, per i sistemi antincendio, per la formazione specifica dei lavoratori, per la manutenzione degli impianti.

La massimizzazione della produzione può aversi, ad esempio, con una riduzione dei tempi di lavorazione data dal mancato rispetto della normativa cautelare, o, ancora, con la rimozione o l’aggiramento dei DPI (es. rimozione di griglie protettive, scotch sulle fotocellule, ecc.).

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